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dello
SCIS
Speciale XXXIII Congresso Nazionale UAI
REGOLAMENTO PER
IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
COMUNE DI _________________
Deliberazione n° ____ / 2000
- IL CONSIGLIO COMUNALE -
Premesso:
- che
l'eccesso d'illuminazione pubblica e privata esterna determina nella città,
oltre ad uno spreco ingente d'energia, una ridotta efficienza del servizio
reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra
l'altro, l'osservazione astronomica, impedendo talvolta la possibilità di
visione del cielo, anche con effetti di abbagliamento ottico per gli
automobilisti e disturbi psico-fisici per i cittadini;
- che il 20 / 25%
dell'energia elettrica impegnata per l'illuminazione esterna viene inutilmente
disperso verso l'alto con un dispendio economico annuale ingente;
- che per
risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata
razionalizzazione dell'uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce
esterna finalizzata al:
1. Contenimento del consumo energetico derivante
dall'illuminazione esterna pubblica e privata; ·
2. Miglioramento
dell'illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e
là dove serve effettivamente ai cittadini;
RITENUTO OPPORTUNO esercitare un controllo effettivo e
vincolante per un più razionale uso dei sistemi di illuminazione esterna
pubblica e privata;
VISTE le raccomandazioni per la progettazione di
impianti di illuminazione esterna elaborate dall'Unione Astrofili Italiani e
dal Dark Sky Association, le norme UNI - CEI, gli articoli n° 23, 47 e 51 del
Nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento per il miglioramento
dell'illuminazione pubblica e privata esterna elaborato dall'U.T.C.,
contenente norme per il contenimento del consumo energetico e
dell'inquinamento luminoso, allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante;
RITENUTO detto Regolamento meritevole di approvazione;
DELIBERA
1. Approvare Il "Regolamento per il miglioramento
dell'illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del
consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso" allegato
alla presente deliberazione.è approvato.
2. Rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg.
dalla esecutività della presente deliberazione.
REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E
L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO
ART. 1 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e
privati preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
A. Gli impianti di illuminazione pubblica e privata
esistenti alla data di entrata in vigore del seguente Regolamento, in caso di
ricostruzione radicale di tutto l'impianto o sostituzione parziale dei corpi
illuminanti, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2.
B. Gli impianti di illuminazione, particolarmente
inquinanti od abbaglianti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche
aperte, insegne luminose, individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.) o
dalla Polizia Municipale (anche su segnalazione delle locali associazioni di
astrofili, se presenti), se pubblici dovranno essere sostituiti con
gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili se privati
dovranno essere messi a norma entro e non oltre 360 gg. dalla data della
segnalazione della Polizia Municipale o dell' U.T.C. al titolare
dell'impianto. Le sostituzioni o le messe a norma dovranno essere rispondenti
alle disposizioni di cui all'art.2 seguente.
C. Entro (60) sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente Regolamento, tutte le insegne luminose commerciali della città
dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1
Giugno al 31 Agosto, il periodo invernale dal 20 Dicembre al 10 Gennaio
dell'anno successivo, le festività legalmente riconosciute, le feste indette
o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale). Fanno eccezione,
inoltre, le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali
e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.
D. Entro (60) sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente Regolamento, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti
verso l'alto, quali i fari, fari "Laser" e le giostre luminose. E'
vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio
comunale o sullo stesso territorio, sia di giorno sia di notte.
ART. 2 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e
privati da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
A. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la
progettazione, degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno
rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l'esercizio e la
manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione, nel rispetto primario
della normativa antinquinamento luminoso del presente Regolamento. In
particolare gli impianti di illuminazione per esterni, di norma, dovranno
essere costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola sorgente
luminosa per palo sia con l'ottica di cui al comma 2.E parallela al terreno.
Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e
motivati dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi
all'U.T.C. Per le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione
si assumono come limite massimo gli stessi valori riportati sulla attuale
Norma UNI 10439 ed i suddetti valori, nel caso di modifica della Norma,
potranno variare in diminuzione e mai in aumento.
B. E' vietato installare sorgenti luminose che
provochino l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che
comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. E' vietato,
altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il
flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all'interno di
immobili abitati, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitino.
C. È vietato l'uso di lampade al mercurio, agli
alogenuri, ad incandescenza o comunque lampade la cui emissione luminosa copra
tutto lo spettro visibile; in deroga sono ammesse sia le lampade agli
alogenuri solo per applicazioni particolari quali quelle previste al comma 2H
o al comma "L sia le lampade elettroniche a basso consumo di cui al comma
2F.
D. Tutte le lampade dei lampioni stradali e non,
dovranno essere al sodio ad alta pressione aventi un'efficienza luminosa
maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 250
W; in deroga sono ammesse lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove
esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, nodi
ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone portuali, aeroportuali,
fluviali, lagunari, purché opportunamente giustificate dal progettista
dell'impianto con apposita relazione da presentarsi all'U.T.C. Sono, altresì,
consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un'efficienza
luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od
uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con
potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni ambientali particolari quali
incroci stradali, nodi ferroviari, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone
portuali, aeroportuali, fluviali, lagunari, purché opportunamente
giustificate dal progettista dell'impianto con apposita relazione da
presentarsi all'U.T.C. È' lasciata libera scelta circa l'uso delle lampade al
sodio a bassa od alta pressione, pur consigliando le lampade al sodio a bassa
pressione per le zone periferiche, depositi o scali, svincoli autostradali,
industrie, cimiteri, distributori di benzina.
E. Tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro
similari dovranno avere caratteristiche "antinquinamento luminoso con
basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico" come di
seguito definite: "Apparecchi di illuminazione con fattore G non
inferiore a 6,5 a vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con
lampade al sodio di cui al punto 2.D. In particolare le torri faro dovranno
avere una protezione perimetrale schermante di altezza pari almeno a quella
dei fondi piatti prospicienti le lampade e saranno equipaggiati con lampade
della stessa tipologia di cui al precedente punto 2.D. Non è necessaria la
protezione perimetrale schermante per le torri faro con proiettori asimmetrici
dotati di vetro piano, purché accuratamente installati e con le ottiche
perfettamente parallele al piano di campagna.
F. È vietato l'uso di apparecchi di illuminazione
altamente inquinanti quali globi luminosi, lanterne non schermate, ottiche
aperte, insegne luminose con fascio luminoso verso l'alto. Sono ammessi globi
luminosi dotati di adeguato schermo non riflettente verso l'alto o lanterne
schermate dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente
incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovranno
riflettere la luce verso terra. Sia per i globi che per le lanterne schermate
è obbligatorio l'uso di lampade al sodio ad alta pressione di cui al punto
2.D di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti
sia globi che lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero ridotto,
come ad esempio per i giardini privati, sono ammesse le lampade elettroniche a
basso consumo. Sono ammesse le insegne a muro dotate di paraluce schermante
orizzontale lungo quanto l'insegna e profondo una volta e mezza la profondità
dell'insegna stessa o comunque schermate mediante una soluzione
illuminotecnica ed architettonica equivalente. Le insegne verticali su palo
devono essere dotate sia di uno schermo orizzontale che di schermi verticali
di profondità pari alla profondità dell'insegna stessa o comunque mediante
una soluzione illuminotecnica ed architettonica equivalente. Per schermo si
intende anche un elemento edile od altro materiale disaccoppiato dall'insegna
stessa, tipo pensilina, balcone. Le insegne a giorno, non dotate di luce
propria, dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso, con una
inclinazione delle ottiche dei faretti non superiore a 30° rispetto alla
verticale al terreno.
G. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo
energetico e l'inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, salvo quelli
destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o le seguenti zone: incroci
stradali, nodi ferroviari, porti, aeroporti, per i quali tale norma è
facoltativa, dovranno essere equipaggiati con riduttori di flusso luminoso, in
grado di ridurre il flusso emesso dalle lampade dal 30 al 50 percento del
valore nominale, dopo le ore 23.00 nel periodo dell'ora solare e dopo le 24.00
nel periodo dell'ora legale.
H. Per l'illuminazione monumentale è consentita la
tecnica di illuminazione radente dall'alto verso il basso con lampade del tipo
del punto 2.D. È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto solo per
monumenti /o aree di particolare valore storico/artistico/architettonico, nel
qual caso i fasci di luce dovranno comunque essere proiettati con precisione
sulle superfici da illuminare (il flusso non interessato dall'edificio o da
altri ostacoli fissi deve essere inferiore al 10 % del flusso emesso dagli
apparecchi illuminanti); in questo caso si possono usare lampade agli
alogenuri. Nei casi particolari per i quali non si riesce a rientrare nel 10 %
a causa della particolare forma del soggetto da illuminare, il progettista
dovrà motivare il superamento di tale valore con apposita relazione da
presentarsi all'U.T.C. La luminanza massima ammessa è di 1 cd/m2. I. Gli
impianti di cui al punto 2.E non potranno superare l'intensità luminosa
massima di 0 Candele per 1000 Lumen a 90° ed oltre rispetto alla verticale al
terreno; sono escluse le lanterne schermate, i globi luminosi schermati, i
fari, i proiettori delle torri faro e le torri faro stesse purché per tali
impianti l'intensità luminosa non superi le 30 Candele per 1000 Lumen a 90°
ed oltre rispetto alla verticale al terreno.
J. È vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi
rivolti verso l'alto, quali i fari, fari "Laser", giostre luminose.
E' vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio
comunale o sul territorio stesso, sia di giorno sia notte.
K. Tutte le insegne luminose commerciali della città
dovranno essere spente alla mezzanotte (sono esclusi: il periodo estivo dal 1
Giugno al 31 Agosto, il periodo invernale dal 20 Dicembre al 10 Gennaio
dell'anno successivo, le festività legalmente riconosciute, le feste indette
o comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale). Fanno eccezione le
insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi
pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.
L. I fari su palo o su parete debbono essere asimmetrici
e con l'ottica parallela al terreno. E' ammessa deroga per i fari simmetrici
purché l'ottica sia rivolta verso il basso ed abbia un'inclinazione massima
di 30° rispetto alla verticale al terreno. I campi sportivi e gli stadi
devono essere illuminati con fari asimmetrici con l'integrazione di fari
simmetrici (inclinati verso il basso, direzionali e muniti di appositi schermi
atti a ridurre al massimo l'emissione di luce verso l'alto e fuori dalla
struttura sportiva), laddove i fari asimmetrici non riescano ad illuminare a
sufficienza tutta l'area richiesta.
M. Le zone adiacenti il cimitero Comunale ed il cimitero
stesso, vista la sacralità ed austerità del luogo, dovranno essere
illuminate esclusivamente con lampade al sodio a bassa pressione od in via
subordinata con lampade al sodio ad alta pressione e con corpi illuminanti di
cui al comma 2E (sono escluse le torri faro ed i fari). I valori di luminanza
(Cd/m2) non possono superare il valore di 0,5 Cd/m2
ART. 3 - Regime autorizzativo.
A. Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale
rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi
illuminazione di cui agli artt. 1 e 2, i soggetti privati o pubblici devono
predisporre ed inviare all'U.T.C. apposito progetto, conforme alle norme del
presente Regolamento, redatto da professionista abilitato. Dal progetto deve
risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti del presente Regolamento.
B. L'U.T.C. trasmette copia del progetto alle locali associazioni di
astrofili, ove presenti, per un parere consultivo, che dovrà essere espresso
entro 15 giorni dalla data di invio, trascorsi i quali, in caso di mancato
riscontro, detto parere dovrà intendersi favorevole. Successivamente e
comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta l'U.T.C. autorizza o meno
l'esecuzione dell'opera. Il diniego dovrà essere circostanziatamente
motivato. C. In sede di rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie,
l'Ufficio Tecnico dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente
regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti
d'illuminazione esterna e di eventuali insegne pubblicitarie previsti nei
progetti con gli stessi vincoli. D. Al termine dei lavori, l'impresa
installatrice dovrà attestare sotto la propria responsabilità, con apposita
comunicazione da far pervenire all'Ufficio Tecnico competente entro 60 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle sorgenti di luce ai
criteri indicati nel presente Regolamento, fermi restando gli adempimenti
previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46. E. L'impresa installatrice dovrà
rilasciare al committente/appaltante un'apposita certificazione di rispondenza
delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente Regolamento. La
certificazione avrà valore legale di corrispondenza dell'impianto al presente
Regolamento nel caso di controllo da parte della Polizia Municipale.
ART. 4- Prevenzione, controlli, diffusione della
disciplina antinquinamento luminoso.
Per la migliore conversione degli impianti il Comune e,
tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà avvalersi della consulenza
tecnica fornita gratuitamente dalla Commissione Inquinamento Luminoso
dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) o dalla Sezione Italiana
dell'International Dark-Sky Association (IDA) o da Cielo Buio In particolare,
le locali Associazioni di astrofili, se esistenti, possono provvedere alla
comunicazione all'Ufficio Tecnico e/o al Comando Polizia Municipale di
eventuali anomalie riscontrate. Il controllo dell'applicazione e del rispetto
dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato al Corpo di Polizia
Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell'Ufficio Tecnico
Comunale o delle locali Associazioni sopra menzionate. Il Comune, anche di
concerto con le Associazioni locali di astrofili e/o con la Commissione
Nazionale Inquinamento Luminoso dell'Unione Astrofili Italiani e/o con Sezione
Italiana dell'International Dark-Sky Association (IDA) e/o con Cielo Buio ed
altri Enti, organizzerà campagne promozionali per la reale ed effettiva
applicazione dei criteri indicati dal presente regolamento.
ART. 5 - Sanzioni e disposizioni finali
A. Il titolare di un'impianto di illuminazione che
contravviene alle norme degli articoli 1 e 2, incorre nella sanzione
amministrativa da Lire 150.000 a Lire 900.000 per ogni punto luce. Se trattasi
di impianti di cui ai commi 1D e 2J, oltre la suddetta sanzione, è d'obbligo
spengere l'impianto all'atto dell'elevazione del verbale. Tutti gli altri
impianti non in regola, debbono essere messi a norma entro e non oltre 180 gg.
dalla data di elevazione del verbale. Nei casi particolari di entrata in
funzione di impianti di illuminazione che, oltre a contravvenire le norme del
presente Regolamento, dovessero devastare il territorio e l'ambiente
circostante a causa della potenza installata e per la la vastità del
territorio occupato, oltre le sanzioni previste dal presente comma e dal comma
5C, è facoltà del Sindaco emettere un'ordinanza di spegnimento
dell'impianto; l'impianto rimarrà spento fino alla messa a norma. C. Chiunque
progetta e/o realizza impianti contravvenendo le norme previste agli Art. 1 e
2 del presente Regolamento e/o l'iter previsto dall'Art.3, incorre nella
sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000, per ogni punto luce
non conforme.
I proventi di dette sanzioni saranno impiegati dal
Comune per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri
di cui al presente Regolamento.
FINANZIAMENTI RIGUARDO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A
BASSO CONSUMO ENERGETICO E CONTRO L'INQUINAMENTO LUMINOSO.
Riguardo ai finanziamenti, ci sono 4 strade da seguire
con oggetto il risparmio energetico, sempreché gli impianti siano tali: -
finanziamenti europei, ad esempio: 1) energia ed ambiente:
"/fesr-obiettivo1, life, quinto programma a favore dell'ambiente, save
II"; 2) programmi di sviluppo regionale: "fesr - obiettivo1, pop
Regione siciliana ob.1) - finanziamenti regionali; - finanziamenti provinciali
(le provincie hanno competenze sull'ambiente quindi si deve presentare il
progetto come lotta all'inquinamento luminoso); - convenzioni fra Comuni e
privati (fra proprietari degli impianti industriali insistenti sul territorio
Comunale ed il Comune); ad esempio a Civitavecchia c'è la convenzione con
l'ENEL per diversi miliardi all'anno (non solo per il risparmio energetico).
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